[A] Sulle modalità con cui la Stazione Appaltante può deliberare la risoluzione di un contratto d’Appalto pubblico per ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006. [B] Sul soggetto su cui ricade l’onere probatorio circa la sopravvenienza di un fatto che ha reso oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione ove si controverta della risoluzione di un contratto d’Appalto pubblico per inadempimento ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163/2006. [C] Sull’onere probatorio posto in capo all’Appaltatore che intenda avvalersi dell’eccezione di inadempimento in materia di Appalto pubblico. [D] Sulle conseguenze delle carenze del progetto esecutivo nel caso in cui la Stazione Appaltante, omettendo di disporre una variante a sanatoria degli errori progettuali, pretenda in ogni caso l’esecuzione dei lavori in materia di Appalto pubblico. [E] Sulla valutazione che il Giudice è tenuto a svolgere nel caso in cui le parti si addebitino inadempimenti reciproci. [F] Sugli obblighi di vigilanza posti in capo al Direttore dei Lavori ed all’Appaltatore circa le carenze e gli errori progettuali in materia di Appalto. [G] Sulla (im)possibilità per l’Appaltatore di ottenere un compenso o un indennizzo per l’esecuzione di varianti non previste dal contratto d’Appalto pubblico e sull’unica eccezione prevista. [H] Sulla sorte dei crediti e debiti derivanti da un contratto d’Appalto in caso di risoluzione del contratto. [I] Sui casi in cui è possibile per l’Appaltatore richiedere alla Stazione Appaltante il pagamento di lavori effettuati extracontratto in materia di Appalto pubblico. [L] Sul limite quantitativo delle riserve previsto dall’art. 240bis del d.lgs. 163/2006 e sulle modalità con cui l’Appaltatore può ottenere il riconoscimento delle pretese che eccedano il suddetto limite in materia di Appalto pubblico. [M] Sulle modalità con cui l’Appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve in materia di Appalto pubblico. [N] Sulla validità della clausola claims made che fa dipendere la decadenza dal diritto dalla scelta di un terzo. [O] Sui casi in cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore e su quelli in cui deve essere posto a carico del convenuto.
SENTENZA N. ****
[A] Giova premettere che la Corte di legittimità, con riferimento alla ipotesi della risoluzione per ritardo nella esecuzione dei lavori disciplinata –in quel caso- dall’art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999, poi sostituito dall’art. 136 D.Lgs. 163/2006 ha rilevato che “Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione...